Nell'ultimo mese, l'attività legislativa promossa dall'Esecutivo è stata frenetica e molteplice, al fine di emettere provvedimenti a salvaguardia della cittadinanza in questo periodo di grave emergenza epidemiologica sul territorio nazionale. In questo breve articolo, mi focalizzerò soltanto sulla circolazione delle persone sul territorio ed analizzerò semplicemente la normativa vigente ed adottata dall'Esecutivo sino oggi. Prima, però, è opportuno fare un breve riepilogo sui provvedimenti legislativi e presidenziali assunti sin dall'insorgenza della crisi epidemiologica. Invero, in data 31 gennaio 2020, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per il crescente numero di persone infette da coronavirus. Relativamente alle restrizioni sulla circolazione di persone, il primo decreto-legge adottato è stato il n. 6 del 23 febbraio 2020, con il quale il Governo ebbe ad emettere i primi interventi interdittivi e misure urgenti per l'emegenza sanitaria, destinti a porzioni del territorio ove sorsero i primi focolai. Il predetto testo indicava sommariamente vari divieti di circolazione limitatamente ad alcune zone, quali, ad esempio, la Provincia di Lodi, e imponeva la sospensione di una serie di servizi ed attività economiche e sociali onde evitare la crescita quotidiana del numero di persone contagiate. In particolare, l'art. 3, co. 4 del D.L. 6/2020 prospettava nei confronti degli eventuali trasgressori sanzioni di questo tenore: “ .” Si precisa come il Legislatore, ai sensi dell'art. 650 c.p., ritenga passibile di sanzione penale dell'arresto sino a tre mesi, ovvero con la multa sino a Euro 206, chiunque non osservi un provvedimento dell'Autorità per ragione di giustizia o di pubblica sicurezza, o ordine pubblico o d'igiene la pena. In seguito, fu pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con il quale sono state inflitte regole e divieti alla circolazione più stringenti, nonché la previsione dell'obbligo per i cittadini di autocertificare i relativi spostamenti. In particolare, il decreto presidenziale, alla norma di cui all'art. 1, co. 1, let. a), considerava giustificato lo spostamento dal proprio domicilio, residenza o dimora verso altro luogo soltanto in tre ipotesi: 1. comprovate esigenze lavorative; 2. situazione di necessità (es. acquisto di beni di prima necessità, medicinali, ecc.); 3. motivi di salute. Allo stesso modo, il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, in caso di violazione dei precetti in ordine alla circolazione, all'art. 4, co. 2, richiamando esplicitamente l'art. 3, co. 4 del decreto legge n. 6/2020, sanciva quanto segue: “ ”. E' utile sottolineare come nei testi normativi sopra menzionati la violazione dei precetti in materia di circolazione e spostamenti pareva integrare soltanto l'ipotesi contravvenzionale penale ex art. 650 c.p.c. di “inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”, oppure ulteriori fattispecie previste dal codice penale, rimandando ogni valutazione sul punto alla Procura della Repubblica competente. Infatti, nei due testi legislativi nulla si accennava relativamente a sanzioni amministrative pecuniare. A tal proposito e a scanso di equivoci, ogni valutazione in merito alla contestabilità di un'ipotesi di reato tra quelli previsti dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 non doveva ritenersi automatica, posto come sul punto ogni valutazione dovesse essere rimandata in sede di indagine al Procuratore della Repubblica competente, il quale, una volta raccolto ogni elemento emerso, compreso il verbale di contestazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia Municipale), poteva o meno esercitare l'azione penale. In seguito, l'Esecutivo ebbe ad adottare ulteriori provvedimenti quali il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2020, che estese le restrizioni sulla circolazione su tutto il territorio nazionale, nonché il Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, questi ultimi di natura economica a sostegno di privati ed imprese. Infine e per quel che ci interessa, il Governo ha approvato e pubblicato ulteriore Decreto-legge, ovvero D.L. 25 marzo 2020, n. 19, con il quale ha mutato ulteriormente ogni prescrizione in materia di sanzioni nell'ipotesi di circolazione non giustificata. Con il predetto decreto-legge, l'Esecutivo, seppur concedendo alle Regioni di adottare ulteriori provvedimenti maggiormente restrittivi e necessari a contrastare l'emergenza sanitaria sul territorio di riferimento, ha cambiato il proprio orientamento sanzionatorio in caso di inottemperanza del divieto alla circolazione sul territorio al di fuori dei casi consentiti (comprovate esigenze lavorative, stato di necessità, motivi di salute). Invero, la norma ex art. 4 D.L. 19/2020 prevede come, nell'ipotesi in cui un soggetto circoli sul territorio in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazione di necessità o salute, ovvero nelle altre ipotesi di cui all'art. 2, co. 1, quanto segue: - comma 1), primo paragrafo: “ ”; - comma 1), secondo paragrafo: “ ”. Orbene, dalla lettura della predetta novella legislativa emerge come il trasgressore potrebbe essere passibile sia di una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché potrebbe essere destinatario di contestazioni di natura penale. Difatti, su quest'ultimo punto, l'unica certezza è che non potrà essere addebitata l'ipotesi contravvenzionale ex art. 650 c.p., mentre la premessa normativa “ ” lascia presagire la possibilità per il Pubblico Ministero, eventualmente incaricato dello svolgimento delle indagini e qualora intendesse esercitare l'azione penale, di poter comunque individuare e contestare fattispecie di reato diverse dall'art. 650 c.p. Dunque, sul punto sarà necessario attendere gli opportuni chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché dalle Procure territoriali. Ciò detto, invece, risulta più chiaro l'impianto sanzionatorio ex art. 4, co. 6-7, D.L. 19/2020, ovvero nel caso di allontanamento dalla residenza, dimora o domicilio da parte di una persona sottoposta a quarantena, ovvero soggetto in isolamento poiché contagiato da Covid-19. Infatti, la norma stabilisce che: “ ” e, dunque, al trasgressore potrebbe essere inflitta la pena de “ ”. Per precisione e trasparenza, si precisa come la fattispecie di reato contravvenzionale di cui all'art. 260 R.D. 1265/1934 possa essere contestata ad un soggetto che non osservi le misure preventive per contrastare la diffusione di una malattia; mentre l'ipotesi delittuosa ex art. 452 c.p. è addebitabile a chi, per imperizia, imprudenza o negligenza, causi la diffusione di una patologia. * * * * * * Infine, nel caso di contestazione a Vostro carico per ingiustificato spostamento dalla residenza, domicilio o dimora, Vi invito a prendere contatto con il Vostro Legale di fiducia, oppure il difensore di ufficio assegnato. Avv. Matteo Varzella
a. Excursus legislativo in materia di circolazione delle persone.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale
salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale
b. Il sistema sanzionatorio prospettato dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento (…), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri di ragioni di sanità, di cui all'art. 3, comma 3
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo
salvo che il fatto costituisca reato
Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque reato più grave, la violazione della misura (…) è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7
l'arresto da tre mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000
Autore: Avv. Matteo Varzella
Data pubblicazione: 31 marzo 2020.
