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Aggiornamento sulle attività produttive ed industriali autorizzate alla prosecuzione ai sensi del D.P.C.M. 22

2020-04-01 18:01

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Diritto, diritto, dpcm-22-marzo-2020, imprese, autorizzazione-attivita-impresa,

Aggiornamento sulle attività produttive ed industriali autorizzate alla prosecuzione ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e Decreto del Ministro dello Sviluppo E

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, testo integrato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, l'Esecutivo ha assunto importanti provvedimenti legislativi d'urgenza in materia di autorizzazione e/o sospensione delle attività produttive ed industriali.



Invero, i suddetti testi legislativi hanno consentito la prosecuzione dell'attività produttiva a tutte quelle imprese indicate all'Allegato n. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, senza la necessità di particolari iter amministrativi o burocratici.



Per tutte le altre attività economiche, il Governo ha disposto la sospensione a partire dal 28 marzo 2020, salvo che le imprese o prefessionisti del settore rispettino particolari requisiti.



Il D.P.C.M. 22 marzo 2020, difatti, ha previsto alcune deroghe alla sospensione della produttività dei soggetti economici diversi da quelli menzionati all'art. 1, co. 1, lett. a), e), f) che di seguito si riassumono.






a. Innanzitutto, possono essere autorizzate alla prosecuzione quelle imprese che adottino modelli organizzativi e produttivi a distanza o attraverso lavoro agile (c.d. smart working).






b. La novella legislativa ex art. 1, co. 1, lett. d) e g), poi, consente la prosecuzione delle attività industriali e produttive, salvo diniego del Prefetto, solamente se:




  1. se funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di attività elencate all'allegato 1 al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e servizi essenziali ex Legge n. 146/1990 (ovvero volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione);

  2. ovvero, siano munite di impianti a ciclo prodottivo continuo, dalla cui interruzione possa derivare un pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Nel caso in cui possieda i requisiti sopra brevemente elencati ed intenda continuare con la propria attività produttiva, l'imprenditore interessato sarà tenuto ad inviare apposita comunciazione alla Prefettura territorialmente competente, a mezzo posta elettronica certificata. La presente comunicazione dovrà contenere:


  • i dati dell'impresa istante, compreso il codice ATECO;

  • la descrizione dell'attività produttiva resa dalla stessa;

  • dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante o titolare dell'azienda rispetto alle informazioni rese nella comunicazione;

  • i dati delle imprese (solo se tra quelle indicate all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico) e degli Enti Pubblici (solo se tra quelle autorizzate ex art. 1, co. 1, let. e)) beneficiari dei prodotti e servizi, compreso il codice ATECO;

  • la descrizione dei prodotti e servizi resi in favore dei soggetti beneficiari;

  • ovvero, nel caso di soggetto ex art. 1, co. 1, let g), la dichiarazione circa le caratteristiche dei propri impianti produttivi ed il nocumento per gli stessi in caso di sospensione.

Seppur non richiesto dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, sarebbe consigliato allegare alla comunicazione copia della propria visura camerale, nonché, nell'ipotesi ex art. 1, co. 1, let. d), eventuali dichiarazioni pervenute dalle imprese e amministrazioni beneficiarie circa le prestazioni per loro conto svolte e che ritengono necessarie per la pacifica prosecuzione della di loro attività.


Si precisa come, ai sensi dell art. 1, co. 1, let d) e g) D.P.C.M. 22 marzo 2020, dopo la notificazione della comunicazione ex legis richiesta, le imprese siano autorizzate e legittimate a proseguire la propria attività sino a che il Prefetto non emetta e comunichi al soggetto interessato un provvedimento di diniego e sospensione.




c. Discorso a parte meritano le imprese operanti nell'industria aerospaziale e nelle difesa, nonché di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Infatti, ai sensi art. 1, co. 1, let. h), D.P.C.M. 22 marzo 2020, quest'ultime possono fornire beni e servizi nel settore di riferimento soltanto se abbiano ottenuto apposita autorizzazione da parte del Prefetto.


Pertanto, queste aziende dovranno presentare apposita istanza ed attendere un provvedimento autorizzativo prima di avviare il proprio circuito produttivo.




Ciò brevemente premesso, con riferimento alle ultime due ipotesi sub. b) e c), si precisa come il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 oneri il Prefetto competente ad informare il Presidente della Regione o Provincia Autonoma, il Ministero dell'Interno, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro del Lavoro e le forze di polizia, circa le comunicazioni e domande di autorizzazione pervenute, nonché relativamente ai provvedimenti assunti a seguito di istruttoria.


Avv. Matteo Varzella






http://http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf


http://https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg


http://http://www.prefettura.it/torino/news/Avvisi:D.p.c.m._22_marzo_2020_comunicazione_attivita-21601.htm



  © Avv. Matteo Varzella 2022

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